(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 27)
                              Art. 27. 
                   Osservazione della personalita' 

 
  L'osservazione   scientifica   della   personalita'   e'    diretta
all'accertamento  dei  bisogni  di  ciascun  soggetto  connessi  alle
eventuali carenze fisio-psichiche, affettive,  educative  e  sociali,
che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una  normale  vita
di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede  all'acquisizione
di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione  con
riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e
alla sua attuale disponibilita' ad  usufruire  degli  interventi  del
trattamento. 
  All'inizio   dell'esecuzione   l'osservazione   e'   specificamente
rivolta, con la collaborazione del  condannato  o  dell'internato,  a
desumere elementi per la formulazione del programma  individualizzato
di trattamento, il quale e' compilato nel termine di tre mesi. 
  Nel corso del trattamento l'osservazione e' rivolta  ad  accertare,
attraverso  l'esame  del   comportamento   del   soggetto   e   delle
modificazioni intervenute nella sua vita di relazione,  le  eventuali
nuove  esigenze  che  richiedono  una  variazione  del  programma  di
trattamento.