(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 28)
                              Art. 28. 
          Espletamento dell'osservazione della personalita' 

 
  L'osservazione scientifica  della  personalita'  e'  espletata,  di
regola, presso gli stessi istituti dove si  eseguono  le  pene  e  le
misure di sicurezza. 
  Quando  si  ravvisa  la  necessita'  di  procedere  a   particolari
approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su  motivata
proposta della direzione, ai centri di osservazione. 
  L'osservazione    e'    condotta    da     personale     dipendente
dall'amministrazione   e,   secondo   le   occorrenze,   anche    dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della
legge. 
  Le attivita' di osservazione si svolgono sotto  la  responsabilita'
del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.