(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 29)
                              Art. 29. 
              Programma individualizzato di trattamento 

 
  La compilazione del programma di trattamento e'  effettuata  da  un
gruppo presieduto dal direttore e  composto  dal  personale  e  dagli
esperti che hanno svolto le attivita' di  osservazione  indicate  nel
precedente articolo. 
  Il gruppo di osservazione  tiene  riunioni  periodiche,  nel  corso
delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e  i  suoi
risultati. 
  La segreteria tecnica del  gruppo  e'  affidata,  di  regola,  allo
educatore.