Art. 3. Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale Alla direzione degli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, e dei centri di servizio sociale e' preposto personale dei rispettivi ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione penitenziaria il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attivita' relative al funzionamento dell'istituto o del servizio; adottano tutte le iniziative per lo svolgimento dei programmi di trattamento e impartiscono disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione; inoltre, il direttore dell'istituto provvede al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del personale civile e militare, secondo le rispettive competenze. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni all'ispettore distrettuale e al Ministero. Alle direzioni dei centri di servizio sociale e degli istituti per minorenni puo' essere preposto personale dei ruoli delle carriere di concetto, fino al completamento dei ruoli delle carriere direttive.