(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 3)
                               Art. 3. 
Direzione degli  istituti  penitenziari  e  dei  centri  di  servizio
                               sociale 

 
  Alla direzione degli  istituti  penitenziari,  diversi  dalle  case
mandamentali, e dei centri di servizio sociale e' preposto  personale
dei rispettivi ruoli delle  carriere  direttive  dell'amministrazione
penitenziaria il direttore  dell'istituto  e  quello  del  centro  di
servizio sociale esercitano i poteri attinenti all'organizzazione, al
coordinamento  e  allo  svolgimento  delle  attivita'   relative   al
funzionamento  dell'istituto  o  del  servizio;  adottano  tutte   le
iniziative  per  lo  svolgimento  dei  programmi  di  trattamento   e
impartiscono disposizioni e istruzioni  agli  operatori  penitenziari
anche non appartenenti al personale dell'amministrazione; inoltre, il
direttore dell'istituto provvede  al  mantenimento  della  sicurezza,
dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione  del
personale civile e militare, secondo le rispettive competenze. 
  Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio  sociale
rispondono  dell'esercizio  delle  loro  attribuzioni   all'ispettore
distrettuale e al Ministero. 
  Alle direzioni dei centri di servizio sociale e degli istituti  per
minorenni puo' essere preposto personale dei ruoli delle carriere  di
concetto, fino al completamento dei ruoli delle carriere direttive.