Art. 30. Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora cio' non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilita' di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in localita' prossima. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attivita' di osservazione prevedute dall'art. 13 della legge. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102. Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale.