(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 30)
                              Art. 30. 
     Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti 

 
  I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena
o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente  assegnati  in  un
istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o  di  misura  cui
sono  stati  sottoposti,  situato  nell'ambito   della   regione   di
residenza. Qualora cio'  non  sia  possibile  per  mancanza  di  tale
istituto  o  per  indisponibilita'  di  posti,  l'assegnazione   deve
avvenire  ad  altro  istituto  della  stessa  categoria  situato   in
localita' prossima. 
  Nell'istituto di  assegnazione  provvisoria  vengono  espletate  le
attivita' di osservazione prevedute dall'art. 13 della legge. 
  Sulla  base  della  formulazione  del  programma   di   trattamento
individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva. 
  Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli  internati  si
ha riguardo alla corrispondenza fra le  indicazioni  del  trattamento
contenute nel programma individualizzato e  il  tipo  di  trattamento
organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102. 
  Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino 
  trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. 
Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale.