(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 31)
                              Art. 31. 
                    Raggruppamento nelle sezioni 

 
  Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione  dei
condannati e degli internati secondo i criteri indicati  nel  secondo
comma  dell'art.  14  della  legge,  sono  organizzati  in  modo   da
realizzare nel loro interno suddivisioni in  sezioni  che  consentano
raggruppamenti limitati di soggetti. 
  Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento  preveduto  dal
n. 3) dell'art. 33 della legge, sono  assegnati  alle  varie  sezioni
nelle quali  l'istituto  di  custodia  preventiva  e'  suddiviso,  in
considerazione   della   loro   eta',   di   precedenti    esperienze
penitenziarie, della natura colposa o dolosa  del  reato  ascritto  e
della indole dello stesso.