Art. 31. Raggruppamento nelle sezioni Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia preventiva e' suddiviso, in considerazione della loro eta', di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.