(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 33)
                              Art. 33. 
                   Detenuti ed internati stranieri 

 
  Nell'esecuzione delle misure privative della liberta' nei confronti
di cittadini stranieri, si deve tener conto  delle  loro  difficolta'
linguistiche e delle differenze  culturali.  Devono  essere  favorite
possibilita' di contatto con le autorita' consolari del loro Paese.