(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 34)
                              Art. 34. 
                         Regolamento interno 

 
  L'amministrazione penitenziaria impartisce  le  direttive  indicate
nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare
la differenziazione degli istituti. 
  Il regolamento interno, oltre alle modalita'  degli  interventi  di
trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e
dagli articoli  8,  10,  11,  13,  14,  38,  62  e  69  del  presente
regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: 
    1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; 
    2) gli orari relativi all'organizzazione  della  vita  quotidiana
della popolazione detenuta o internata; 
    3) le  modalita'  relative  allo  svolgimento  dei  vari  servizi
predisposti per i detenuti e per gli internati; 
    4) gli orari di permanenza nei locali comuni; 
    5) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; 
    6) i tempi e  le  modalita'  particolari  per  i  colloqui  e  la
corrispondenza anche telefonica; 
    7) le affissioni consentite e le relative modalita'; 
    8) i giochi consentiti. 
  Il regolamento interno puo' disciplinare alcune delle materie sopra
indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.