Art. 34. Regolamento interno L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare la differenziazione degli istituti. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: 1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; 2) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; 3) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; 4) gli orari di permanenza nei locali comuni; 5) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; 6) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; 7) le affissioni consentite e le relative modalita'; 8) i giochi consentiti. Il regolamento interno puo' disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.