(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 35)
                              Art. 35. 
                              Colloqui 
 
 
  I colloqui dei condannati e degli internati con i congiunti  e  con
le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dello  istituto.
I colloqui con le altre  persone  sono  autorizzati  dallo  ispettore
distrettuale quando ricorrano ragionevoli motivi. Per i colloqui  con
gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato
dalla  autorita'  giudiziaria  che  procede  o  dal   magistrato   di
sorveglianza. 
  Le persone ammesse  al  colloquio  sono  identificate  e,  inoltre,
sottoposte a controllo, con le modalita'  prevedute  dal  regolamento
interno, al fine di garantire che non siano introdotti  nell'istituto
strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 
  Nel corso del colloquio  deve  essere  mantenuto  un  comportamento
corretto e tale  da  non  recare  disturbo  ad  altri.  Il  personale
preposto al controllo sospende dal colloquio le persone  che  tengono
comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale
decide sulla esclusione. 
  I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori.  La
direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il  colloquio  si
svolga in locale distinto, sempre sotto  il  controllo  a  vista  del
personale di custodia. 
  Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i  loro
difensori. 
  Per i detenuti e gli internati infermi,  i  colloqui  possono  aver
luogo nell'infermeria. 
  I detenuti e  gli  internati  usufruiscono  di  un  colloquio  alla
settimana. 
  Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali
circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti  stabiliti
nei commi precedenti. 
  Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In  considerazione  di
eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare  la  durata  del
colloquio con i congiunti o i conviventi. 
  A ciascun colloquio con  il  detenuto  o  con  l'internato  possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di derogare a tale
norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 
  Qualora risulti che i familiari  non  mantengano  rapporti  con  il
detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro  di
servizio sociale per gli  opportuni  interventi,  e,  laddove  se  ne
ravvisi la necessita', anche al consiglio di aiuto sociale. 
  Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si  fa
annotazione in apposito registro.