Art. 35. Colloqui I colloqui dei condannati e degli internati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dello istituto. I colloqui con le altre persone sono autorizzati dallo ispettore distrettuale quando ricorrano ragionevoli motivi. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dalla autorita' giudiziaria che procede o dal magistrato di sorveglianza. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto, sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria. I detenuti e gli internati usufruiscono di un colloquio alla settimana. Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. Qualora risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e, laddove se ne ravvisi la necessita', anche al consiglio di aiuto sociale. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.