(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 36)
                              Art. 36. 
               Corrispondenza epistolare e telegrafica 

 
  I detenuti e gli internati sono ammessi  a  inviare  e  a  ricevere
corrispondenza epistolare e telegrafica. 
  Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce
gratuitamente  ai  detenuti  e  agli  internati,  che   non   possono
provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per  scrivere
una lettera e l'affrancatura ordinaria. 
  Presso lo spaccio dell'istituto devono essere  sempre  disponibili,
per  l'acquisto,  gli  oggetti  di  cancelleria  necessari   per   la
corrispondenza. 
  Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto
o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome. 
  La corrispondenza in busta chiusa, in  arrivo  o  in  partenza,  e'
sottoposta a ispezione al fine di rilevare  l'eventuale  presenza  di
valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire  con
modalita' tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto. 
  La direzione, quando  vi  sia  sospetto  che  nella  corrispondenza
epistolare, in arrivo o in partenza,  siano  inseriti  contenuti  che
costituiscono elementi di reato o che  possono  determinare  pericolo
per  l'ordine  e  la  sicurezza,  trattiene  la  missiva,   facendone
immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso,  al  magistrato
di sorveglianza, o, se trattasi di imputato in attesa della pronuncia
della sentenza di primo grado, all'autorita' giudiziaria che procede. 
  La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto  di  controllo  su
segnalazione o d'ufficio, e' inoltrata o trattenuta su decisione  del
magistrato di sorveglianza o dell'autorita' giudiziaria che procede. 
  Le disposizioni di cui  al  sesto  e  settimo  comma  del  presente
articolo si applicano anche ai telegrammi in arrivo. 
  Ove la direzione ritenga che un telegramma in  partenza  non  debba
essere inoltrato per i motivi di cui al sesto comma,  ne  informa  il
magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria che  procede,  i
quali decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro. 
  Il detenuto o l'internato viene  immediatamente  informato  che  la
corrispondenza e' stata trattenuta.