Art. 37. Corrispondenza telefonica La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari e i conviventi e' autorizzata dalla direzione dell'istituto. I detenuti e gli internati sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta ogni quindici giorni, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi. E' concessa autorizzazione, oltre i limiti stabiliti nel precedente comma, in considerazione di particolari e seri motivi. La corrispondenza telefonica con altre persone e' ammessa quando vi siano ragioni di particolare urgenza. Per gli stessi motivi che consentono la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare, le autorita' competenti per il visto possono autorizzare la conversazione disponendo che essa sia ascoltata e eventualmente registrata, a mezzo di idonee apparecchiature. Dell'ascolto e della registrazione e' dato preventivo avviso agli interlocutori. In ogni istituto sono installati uno o piu' posti telefonici, secondo le occorrenze. Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e, nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, i motivi dell'istanza. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica e' di sei minuti. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, e' data notizia all'interessato del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato.