(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 4)
                               Art. 4. 
            Integrazione e coordinamento degli interventi 

 
  Gli interventi di  ciascun  operatore  professionale  o  volontario
devono contribuire alla realizzazione di una  positiva  atmosfera  di
relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione  e  di
collaborazione. 
  A tal fine, gli  istituti  penitenziari  e  i  centri  di  servizio
sociale, dislocati in  ciascun  ambito  regionale,  costituiscono  un
complesso operativo unitario, i  cui  programmi  sono  organizzati  e
svolti con riferimento alle risorse della comunita' locale. 
  Gli ispettori distrettuali adottano  le  opportune  iniziative  per
promuovere il coordinamento operativo in sede locale.