(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 41)
                              Art. 41. 
           Corsi di istruzione secondaria di secondo grado 

 
  I corsi di istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati,
su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero  della
pubblica istruzione a mezzo dell'istituzione di succursali di  scuole
del predetto livello in determinati istituti penitenziari. 
  Il numero delle succursali e la loro dislocazione sono  determinati
in relazione all'esistenza di gruppi di condannati o di internati che
siano in possesso del titolo di studio  richiesto  per  l'ammissione,
che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi e che
debbano permanere in esecuzione della misura privativa della liberta'
per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico. 
  Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 39. 
  Per agevolare i condannati e  gli  internati  che,  pur  avendo  il
titolo di studio richiesto, non siano in condizioni di frequentare  i
corsi regolari, la direzione dell'istituto richiede  alla  presidenza
di una vicina scuola secondaria di secondo grado di assistere  coloro
che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi nello
svolgimento  individuale  dei  programmi   di   istruzione.   Analoga
agevolazione e' offerta agli imputati. 
  Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per  offrire  la
possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari
corsi. 
  I condannati  e  gli  internati  durante  la  frequenza  dei  corsi
preveduti dal primo comma del presente articolo  sono  esonerati  dal
lavoro; coloro che seguono corsi individuali possono essere esonerati
dal lavoro, a loro richiesta.