Art. 41. Corsi di istruzione secondaria di secondo grado I corsi di istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo dell'istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. Il numero delle succursali e la loro dislocazione sono determinati in relazione all'esistenza di gruppi di condannati o di internati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della liberta' per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 39. Per agevolare i condannati e gli internati che, pur avendo il titolo di studio richiesto, non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto richiede alla presidenza di una vicina scuola secondaria di secondo grado di assistere coloro che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi nello svolgimento individuale dei programmi di istruzione. Analoga agevolazione e' offerta agli imputati. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire la possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi. I condannati e gli internati durante la frequenza dei corsi preveduti dal primo comma del presente articolo sono esonerati dal lavoro; coloro che seguono corsi individuali possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.