(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 43)
                              Art. 43. 
                 Benefici economici per gli studenti 

 
  Per la  frequenza  dei  corsi  di  addestramento  professionale  e'
corrisposto un sussidio orario nella misura determinata  con  decreto
ministeriale. 
  I detti corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative. In
tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono,
per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore
di lavoro effettivamente svolto,  oltre  al  sussidio  preveduto  nel
comma precedente per le ore di effettiva frequenza ai corsi. 
  Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado
i condannati e gli internati ricevono un sussidio  giornaliero  nella
misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata  di
frequenza  o  di  assenza  non  volontaria.  Nell'intervallo  tra  la
chiusura dell'anno  scolastico  e  l'inizio  del  nuovo  corso,  agli
studenti e' corrisposto un sussidio ridotto  per  i  giorni  feriali,
nella misura determinata con decreto  ministeriale,  purche'  abbiano
superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno  scolastico
e non percepiscano mercede. 
  A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono
corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado
e che hanno superato gli  esami  con  effetti  legali,  nonche'  agli
studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche o  equiparate
e  che  hanno  superato  tutti  gli  esami  del  loro  anno,  vengono
rimborsate, qualora versino in disagiate  condizioni  economiche,  le
spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo,  e
viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita  dal
Ministero. 
  I corsi a livello della scuola d'obbligo  possono  svolgersi  anche
durante le ore lavorative. In tal caso, i detenuti  e  gli  internati
che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una  mercede
proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto. 
  Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito  positivo
il corso frequentato, e' corrisposto un premio  di  rendimento  nella
misura stabilita dal Ministero. 
  I  soggetti  che  fruiscono  di  assegni  o  borse  di  studio  non
percepiscono i benefici economici preveduti dal presente articolo. 
  L'importo  complessivo  dei  sussidi  e  dei  premi  di  rendimento
preveduti dal  presente  articolo,  e'  determinato  annualmente  con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro.