Art. 43. Benefici economici per gli studenti Per la frequenza dei corsi di addestramento professionale e' corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale. I detti corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio preveduto nel comma precedente per le ore di effettiva frequenza ai corsi. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i condannati e gli internati ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti e' corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purche' abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonche' agli studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero. I corsi a livello della scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, e' corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici preveduti dal presente articolo. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento preveduti dal presente articolo, e' determinato annualmente con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.