(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 44)
                              Art. 44. 
 Esclusione dai corsi di istruzione e di addestramento professionale 

 
  Il detenuto o l'internato  che,  nel  corso  di  istruzione,  anche
individuale, o in quello di  addestramento  professionale,  tenga  un
comportamento  che  configuri  sostanziale  inadempimento  dei   suoi
compiti e' escluso dal corso con provvedimento del direttore. 
  L'esclusione dal corso e' disposta dal direttore, anche nel caso in
cui il detenuto o  l'internato  non  consegua  sufficiente  profitto,
sentite le autorita' scolastiche.