Art. 44. Esclusione dai corsi di istruzione e di addestramento professionale Il detenuto o l'internato che, nel corso di istruzione, anche individuale, o in quello di addestramento professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti e' escluso dal corso con provvedimento del direttore. L'esclusione dal corso e' disposta dal direttore, anche nel caso in cui il detenuto o l'internato non consegua sufficiente profitto, sentite le autorita' scolastiche.