(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 45)
                              Art. 45. 
                      Organizzazione del lavoro 

 
  Le  lavorazioni  penitenziarie,  sia  all'interno  che  all'esterno
dell'istituto, sono  organizzate  e  gestite,  secondo  le  direttive
dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni  degli  istituti,
le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche. 
  L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue  direttive  sulla
base delle proposte che gli  ispettori  distrettuali  formulano  dopo
aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli  opportuni
contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, della  industria,
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. 
  La produzione e' destinata a soddisfare, nell'ordine,  le  commesse
dell'amministrazione  penitenziaria,  delle   altre   amministrazioni
statali, di enti pubblici e di privati. 
  Le commesse di lavoro delle amministrazioni  dello  Stato  e  degli
enti pubblici sono distribuite dal Ministero.  Le  direzioni  possono
accogliere  direttamente  le  commesse  di  lavoro  provenienti   dai
privati. 
  Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private,  puo'
essere  convenuto  che  il  committente  fornisca  materie  prime   e
accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del  valore  di  queste
prestazioni si tiene conto al fine di determinare  le  incidenze  sui
costi e il conseguente prezzo dei prodotti. 
  Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire  la  capacita'  di
mano  d'opera  delle  lavorazioni  penitenziarie,  l'amministrazione,
previa analisi delle possibilita' di assorbimento del  mercato,  puo'
organizzare  e  gestire  lavorazioni  dirette  alla   produzione   di
determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a  mezzo
di imprese pubbliche. 
  I posti di lavoro, a disposizione della  popolazione  penitenziaria
di ciascun istituto, sono fissati in una  tabella  predisposta  dalla
direzione e distinti fra lavorazioni  interne,  lavorazioni  esterne,
servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati  i  posti
di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche e private. 
La tabella e' modificata secondo il variare della  situazione  ed  e'
approvata dall'ispettore distrettuale. 
  Negli  istituti  per  minorenni  particolare  cura   e'   esplicata
nell'organizzazione delle  attivita'  lavorative  per  la  formazione
professionale.