Art. 46. Lavoro all'esterno L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro allo esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la possibilita' nel programma di trattamento. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previo assenso della competente autorita' giudiziaria e il lavoro e' svolto sempre sotto scorta. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. La scorta e' effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalita' stabilite dal Ministero. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere effettuato anche da appartenenti ai ruoli del personale civile dell'amministrazione penitenziaria. Al fine di consentire l'assegnazione di detenuti e di internati al lavoro all'esterno presso imprese agricole o industriali, pubbliche o private, la direzione dell'istituto, anche a mezzo degli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, individua le imprese che appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario offrendo adeguati posti di lavoro. Le imprese pubbliche o private, presso cui lavorano detenuti o internati, sono tenute a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. Le dette imprese devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro presso imprese esterne esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della liberta'. Per controllare che il lavoro presso aziende private avvenga nel pieno rispetto dei diritti e della dignita' del detenuto o dell'internato, la direzione, oltre che del personale dipendente, puo' avvalersi anche del centro di servizio sociale.