(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 46)
                              Art. 46. 
                         Lavoro all'esterno 
 
 
  L'ammissione dei  condannati  e  degli  internati  al  lavoro  allo
esterno e' disposta dalle direzioni solo quando  ne  e'  prevista  la
possibilita' nel programma di trattamento. 
  Gli imputati sono ammessi  al  lavoro  all'esterno  previo  assenso
della competente autorita' giudiziaria e il lavoro e'  svolto  sempre
sotto scorta. 
  I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno  indossano
abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. 
  La scorta e' effettuata dal personale del  Corpo  degli  agenti  di
custodia con le modalita' stabilite dal Ministero. 
  L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro  esterno,  qualora
sia  ritenuto  necessario  per  motivi  di  sicurezza,  puo'   essere
effettuato anche  da  appartenenti  ai  ruoli  del  personale  civile
dell'amministrazione penitenziaria. 
  Al fine di consentire l'assegnazione di detenuti e di internati  al
lavoro all'esterno presso imprese agricole o industriali, pubbliche o
private, la direzione  dell'istituto,  anche  a  mezzo  degli  uffici
pubblici  locali  del  lavoro,  dell'industria,  dell'artigianato   e
dell'agricoltura,  individua  le  imprese  che  appaiono   idonee   a
collaborare al trattamento penitenziario offrendo adeguati  posti  di
lavoro. 
  Le imprese pubbliche o private,  presso  cui  lavorano  detenuti  o
internati, sono tenute a  versare  alla  direzione  dell'istituto  la
retribuzione al netto delle ritenute  previste  dalle  leggi  vigenti
dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali  assegni  familiari,
sulla base della documentazione inviata dalla direzione. 
  Le  dette  imprese  devono   dimostrare   alla   stessa   direzione
l'adempimento degli obblighi  relativi  alla  tutela  assicurativa  e
previdenziale. 
  I detenuti e gli internati ammessi al lavoro presso imprese esterne
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi  con  le  sole
limitazioni che conseguono agli  obblighi  inerenti  alla  esecuzione
della misura privativa della liberta'. 
  Per controllare che il lavoro presso aziende  private  avvenga  nel
pieno  rispetto  dei  diritti  e  della  dignita'  del   detenuto   o
dell'internato, la direzione, oltre  che  del  personale  dipendente,
puo' avvalersi anche del centro di servizio sociale.