Art. 48. Obbligo del lavoro I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto, a meno che non siano autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche.