(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 48)
                              Art. 48. 
                         Obbligo del lavoro 

 
  I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della  colonia
agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia  disponibile  un
lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma  dell'art.  20
della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra
quelle organizzate nell'istituto, a meno che non siano autorizzati  a
svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche.