(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 49)
                              Art. 49. 
          Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche 

 
  Le attivita' artigianali, intellettuali e artistiche  si  svolgono,
fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali  o,
in casi particolari, nelle camere, se  cio'  non  comporti  l'uso  di
attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. 
  Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attivita', a
loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro. 
  I condannati e gli internati che richiedono di  svolgere  attivita'
artigianali, intellettuali o artistiche durante  le  ore  di  lavoro,
possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando
dimostrino di possedere le attitudini  prevedute  dal  settimo  comma
dell'art.  20  della  legge  e  si  dedichino  ad  esse  con  impegno
professionale. 
  Le  autorizzazioni  sono  date  dal  direttore  che  determina   le
prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle  spese
eventualmente sostenute dall'amministrazione. 
  Puo' essere consentito l'invio  dei  beni  prodotti  a  destinatari
fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione. 
  Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica  il
detenuto o l'internato  riceva  un  utile  finanziario,  su  di  esso
vengono effettuati i prelievi ai  sensi  degli  articoli  23,  primo,
secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge.