Art. 49. Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche Le attivita' artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se cio' non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attivita', a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini prevedute dal settimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale. Le autorizzazioni sono date dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione. Puo' essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione. Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica il detenuto o l'internato riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge.