(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 5)
                               Art. 5. 
Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla  organizzazione  degli
                              istituti 

 
  Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di
vigilanza, assume, a  mezzo  di  visite  e  di  colloqui,  e,  quando
occorre,  di  visione  di  documenti,  dirette   informazioni   sullo
svolgimento dei vari servizi  dell'istituto  e  sul  trattamento  dei
detenuti e degli internati.