(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 50)
                              Art. 50. 
                Esclusione dalle attivita' lavorative 

 
  Il  detenuto  o  l'internato  addetto  al  lavoro,  che  tiene   un
comportamento che configuri un sostanziale  rifiuto  dell'adempimento
dei  suoi  compiti,  e'  escluso  dalle  attivita'  lavorative,   con
provvedimento  del  direttore,  salve  le   sanzioni   di   carattere
disciplinare. 
  L'esclusione dalle attivita' lavorative e' disposta  dal  direttore
anche  nel  caso  di  mancanza   di   rendimento   del   detenuto   o
dell'internato, sentito il preposto alle lavorazioni.