Art. 50. Esclusione dalle attivita' lavorative Il detenuto o l'internato addetto al lavoro, che tiene un comportamento che configuri un sostanziale rifiuto dell'adempimento dei suoi compiti, e' escluso dalle attivita' lavorative, con provvedimento del direttore, salve le sanzioni di carattere disciplinare. L'esclusione dalle attivita' lavorative e' disposta dal direttore anche nel caso di mancanza di rendimento del detenuto o dell'internato, sentito il preposto alle lavorazioni.