(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 51)
                              Art. 51. 
                       Lavoro in semiliberta' 

 
  I datori di lavoro dei condannati e degli internati  in  regime  di
semiliberta' versano alla direzione dell'istituto la retribuzione  al
netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e  l'importo  degli
eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono  dimostrare
alla direzione stessa  l'adempimento  degli  obblighi  relativi  alla
tutela assicurativa e previdenziale. 
  I condannati e gli internati  ammessi  al  lavoro  in  semiliberta'
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi  con  le  sole
limitazioni che  conseguono  agli  obblighi  inerenti  all'esecuzione
della misura privativa della liberta'.