(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 51)
Art. 51.
Lavoro in semiliberta'
I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di
semiliberta' versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al
netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli
eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare
alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla
tutela assicurativa e previdenziale.
I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semiliberta'
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole
limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione
della misura privativa della liberta'.