Art. 52. Assegni familiari I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni familiari per le persone a carico. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, evitandole a provvedervi. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficolta' nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse. Se la persona a carico e' incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi e' lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace e' affidato.