(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 52)
                              Art. 52. 
                          Assegni familiari 

 
  I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione
dell'istituto  la  documentazione,  per  essi  prescritta,  intesa  a
dimostrare il diritto agli assegni familiari per le persone a carico. 
  Qualora il  detenuto  o  l'internato  non  provveda  a  fornire  la
documentazione,  la  direzione  ne  informa  le  persone  a   carico,
evitandole a provvedervi. 
  Ove i soggetti o le persone a carico incontrino  difficolta'  nella
produzione   dei   documenti   richiesti,   la   direzione   provvede
direttamente. 
  Gli importi sono consegnati direttamente alle persone  a  carico  o
spediti alle stesse. 
  Se la persona a carico e' incapace, gli assegni sono versati al suo
legale rappresentante o, se questi e' lo stesso detenuto o internato,
alla persona a cui l'incapace e' affidato.