(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 53)
                              Art. 53. 
                    Prelievi sulla remunerazione 

 
  Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle
spese di mantenimento e i prelievi  preveduti  dai  numeri  1)  e  3)
dell'art. 145 del codice  penale  nei  confronti  dei  condannati  si
effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. 
  Ferma restando la competenza del  giudice  dell'esecuzione  per  le
controversie relative  all'attribuzione  e  alla  liquidazione  delle
spese di mantenimento, sui reclami relativi  all'ordine  seguito  nei
prelievi di cui all'art. 145 del codice penale decide  il  magistrato
di sorveglianza.