(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 53)
Art. 53.
Prelievi sulla remunerazione
Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle
spese di mantenimento e i prelievi preveduti dai numeri 1) e 3)
dell'art. 145 del codice penale nei confronti dei condannati si
effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.
Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le
controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle
spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei
prelievi di cui all'art. 145 del codice penale decide il magistrato
di sorveglianza.