(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 54)
                              Art. 54. 
                               Peculio 

 
  Il peculio dei condannati e degli internati si distingue  in  fondo
vincolato e fondo disponibile. 
  E' destinata al  fondo  vincolato  la  quota  di  un  quinto  della
remunerazione. La rimanente parte del peculio  costituisce  il  fondo
disponibile, che non puo' superare il limite di un milione  di  lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba
essere immediatamente  utilizzata  per  spese  inerenti  alla  difesa
legale, al pagamento di multe o  ammende,  nonche'  al  pagamento  di
debiti,  viene  inviata  ai  familiari  o   conviventi   secondo   le
indicazioni dell'interessato, o  depositata  a  suo  nome  presso  un
istituto bancario o un ufficio postale. 
  Il fondo vincolato non  puo'  essere  utilizzato  nel  corso  della
esecuzione  delle  misure  privative  della  liberta'.  Tuttavia,  in
considerazione di particolari motivi, il magistrato  di  sorveglianza
puo' autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato. 
  Il fondo disponibile puo' essere usato per  invii  ai  familiari  o
conviventi, per acquisti autorizzati per la corrispondenza, per spese
inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. 
  Il peculio degli imputati e' interamente  disponibile  e  non  puo'
superare il limite di due milioni. 
  Il Ministero stabilisce, all'inizio di  ciascun  anno,  l'ammontare
delle  somme  che  possono  essere  spese  per  gli  acquisti  e   la
corrispondenza e la loro distribuzione nel tempo. 
  E' ammessa  deroga  a  tali  disposizioni,  su  autorizzazione  del
direttore, solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti
per attivita' di studio e di lavoro. 
  La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno  finanziario,
procede alla determinazione e all'accredito  degli  interessi  legali
maturati  sul  peculio  di  ciascun  detenuto  o  internato  presente
nell'istituto. 
  Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese. 
  Al detenuto o  all'internato  dimesso  la  direzione  dell'istituto
corrisponde  la  somma  costituente  il  peculio  e  l'importo  degli
interessi maturati. 
  Il fondo dei detenuti e  degli  internati  eccedente  gli  ordinari
bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo  al  fondo
stesso e' versato alla Cassa depositi e prestiti.  L'ammontare  degli
interessi corrisposti dalla Cassa  depositi  e  prestiti  e'  versato
all'erario. 
  Al condannato o all'internato ammesso  al  regime  di  semiliberta'
sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in
relazione alle spese che egli deve sostenere,  anche  in  eccesso  al
limite fissato nel sesto comma del presente articolo. 
  Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza e'  consegnata
una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura
richiesta dalle circostanze. 
  I limiti di somme determinati nel presente articolo possono  essere
variati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia,  emanato
di concerto con il Ministro per il tesoro.