(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 55)
                              Art. 55. 
               Manifestazioni di professione religiosa 

 
  I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai  riti
della loro confessione religiosa. 
  E' consentito ai detenuti e agli internati  che  lo  desiderino  di
esporre, nella propria camera individuale o  nel  proprio  spazio  di
appartenenza nella camera a piu'  posti,  immagini  e  simboli  della
propria confessione religiosa. 
  E' consentito, durante  il  tempo  libero,  a  singoli  detenuti  e
internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa,
purche' non si tratti  di  riti  pregiudizievoli  all'ordine  e  alla
disciplina dell'istituto. 
  Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto  e'
dotato di una o piu' cappelle in relazione alle esigenze del servizio
religioso.  Le  pratiche  di  culto,  l'istruzione   e   l'assistenza
religiosa della confessione cattolica sono affidate  ad  uno  o  piu'
cappellani in relazione alle esigenze medesime. 
  Negli istituti  in  cui  operano  piu'  cappellani,  l'incarico  di
coordinare  il  servizio  religioso  e'  affidato  ad  uno  di   essi
dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e  di  pena
per adulti, ovvero,  se  trattasi  di  istituti  per  minorenni,  dal
direttore del centro di rieducazione minorenni,  sentito  l'ispettore
dei cappellani. 
  Per  l'istruzione  religiosa  e  la  celebrazione   dei   riti   di
confessioni  religiose  diverse   dalla   cattolica,   la   direzione
dell'istituto mette a disposizione idonei locali. 
  La direzione dell'istituto, al fine di  assicurare  ai  detenuti  e
agli  internati,  che   ne   facciano   richiesta,   l'istruzione   e
l'assistenza religiosa, nonche' la celebrazione dei  riti  dei  culti
diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati
nello elenco formato, sulla base  di  intese  con  le  rappresentanze
delle varie confessioni, dal Ministero dell'interno.