Art. 55. Manifestazioni di professione religiosa I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa. E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a piu' posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purche' non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine e alla disciplina dell'istituto. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto e' dotato di una o piu' cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o piu' cappellani in relazione alle esigenze medesime. Negli istituti in cui operano piu' cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso e' affidato ad uno di essi dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani. Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonche' la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nello elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell'interno.