Art. 56. Attivita' culturali, ricreative e sportive I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilita' di espressioni differenziate. I programmi delle attivita' sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attivita' sportive. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione preveduta dall'art. 27 della legge sono nominati con le modalita' indicate dall'art. 62 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unita'. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'art. 66, cura l'organizzazione delle varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attivita', la direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e di quella delle persone indicate nell'art. 17 della legge.