(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 56)
                              Art. 56. 
             Attivita' culturali, ricreative e sportive 

 
  I programmi delle attivita' culturali, ricreative e  sportive  sono
articolati  in  modo  da   favorire   possibilita'   di   espressioni
differenziate. 
  I programmi delle attivita' sportive sono rivolti, in  particolare,
ai giovani; per  il  loro  svolgimento  deve  essere  sollecitata  la
collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle
attivita' sportive. 
  I rappresentanti dei detenuti e degli internati  nella  commissione
preveduta dall'art. 27 della legge sono  nominati  con  le  modalita'
indicate dall'art. 62 del presente regolamento, nel numero di  tre  o
cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o
di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unita'. 
  La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti
e degli internati indicati nell'art. 66, cura l'organizzazione  delle
varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi. 
  Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero. 
  Nella  organizzazione  e  nello  svolgimento  delle  attivita',  la
direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari  e  di
quella delle persone indicate nell'art. 17 della legge.