(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 57)
                              Art. 57. 
Attivita' organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano 

 
  La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le  ore
di  lavoro,  attivita'  di  tempo  libero   per   i   soggetti   che,
indipendentemente  dalla  loro  volonta',  non   svolgono   attivita'
lavorativa.