Art. 59. Comunicazione dell'ingresso in istituto Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte del sottufficiale di servizio o del personale di custodia che opera nelle case mandamentali, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto processo verbale. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in un modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e' presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore, la spesa e' a carico dell'amministrazione.