(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 59)
                              Art. 59. 
               Comunicazione dell'ingresso in istituto 

 
  Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia  in
caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento,  al
detenuto e all'internato viene richiesto, da parte del  sottufficiale
di servizio  o  del  personale  di  custodia  che  opera  nelle  case
mandamentali, se intenda dar notizia del fatto a un  congiunto  o  ad
altra persona indicata e, in caso positivo, se  vuole  avvalersi  del
mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto
processo verbale. 
  La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in  un
modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa  al  primo
ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e'
presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a
carico dell'interessato. 
  Se si tratta di minore, la spesa e' a carico dell'amministrazione.