Art. 6. Pulizia delle camere I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti gli impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale della opera retribuita di detenuti o internati.