(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 6)
                               Art. 6. 
                        Pulizia delle camere 

 
  I detenuti e gli internati,  che  siano  in  condizioni  fisiche  e
psichiche che lo consentano,  provvedono  direttamente  alla  pulizia
delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A  tal  fine  sono
messi a disposizione mezzi adeguati. 
  Per la pulizia delle camere nelle quali  si  trovano  soggetti  gli
impossibilitati a  provvedervi,  l'amministrazione  si  avvale  della
opera retribuita di detenuti o internati.