(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 60)
                              Art. 60. 
              Comunicazione di infermita' e di decessi 

 
  In caso di grave infermita' fisica o psichica o di  decesso  di  un
detenuto o  di  un  internato,  la  direzione  dell'istituto  ne  da'
immediata comunicazione a un congiunto e alla  persona  eventualmente
da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione,  con  il  mezzo
telegrafico o telefonico. 
  Non appena  la  direzione  dell'istituto  ha  notizia  della  grave
infermita' o del  decesso  di  un  congiunto  del  detenuto  o  dello
internato, o di altra persona  con  cui  questi  e'  abitualmente  in
contatto, deve darne immediata  comunicazione  all'interessato  nelle
forme piu' convenienti. 
  Del decesso di un detenuto o di  un  internato  e'  data  immediata
comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.