Art. 60. Comunicazione di infermita' e di decessi In caso di grave infermita' fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne da' immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione, con il mezzo telegrafico o telefonico. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermita' o del decesso di un congiunto del detenuto o dello internato, o di altra persona con cui questi e' abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme piu' convenienti. Del decesso di un detenuto o di un internato e' data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.