Art. 61. Permessi I permessi preveduti dal primo e secondo comma dello art. 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi. Nell'ordinanza di concessione, il magistrato di sorveglianza, o la competente autorita' giudiziaria, se si tratta di imputato, oltre a stabilire le prescrizioni che ritiene opportune, specifica se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e all'indole del reato di cui e' imputato o per il quale e' stato condannato. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore puo' essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. Quando nell'ordinanza di concessione e' disposta l'effettuazione della scorta, la relativa richiesta e' inoltrata dalla direzione dell'istituto penitenziario all'Arma dei carabinieri, quando nel luogo di partenza non esista l'ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta. La richiesta e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza, quando nel luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario il cambio di scorta.