(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 61)
                              Art. 61. 
                              Permessi 

 
  I permessi preveduti dal primo e secondo comma dello art. 30  della
legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima  di  cinque
giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il  luogo  dove  il
detenuto o l'internato deve recarsi. 
  Nell'ordinanza di concessione, il magistrato di sorveglianza, o  la
competente autorita' giudiziaria, se si tratta di imputato,  oltre  a
stabilire le prescrizioni che  ritiene  opportune,  specifica  se  il
detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per  tutto  o  per
parte del tempo del permesso, avuto riguardo  alla  personalita'  del
soggetto e all'indole del reato di cui e' imputato o per il quale  e'
stato condannato. 
  Per i permessi di durata superiore  alle  dodici  ore  puo'  essere
disposto che il detenuto o  l'internato  trascorra  la  notte  in  un
istituto penitenziario. 
  Quando nell'ordinanza di concessione  e'  disposta  l'effettuazione
della scorta, la relativa  richiesta  e'  inoltrata  dalla  direzione
dell'istituto penitenziario  all'Arma  dei  carabinieri,  quando  nel
luogo di partenza non esista l'ufficio di  pubblica  sicurezza  e  in
tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta. La  richiesta
e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza, quando nel luogo di
partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario
il cambio di scorta.