Art. 63. Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private preveduti dall'art. 17 della legge. Ai privati cittadini e ai designati dalle istituzioni o associazioni e' affidato lo svolgimento di singole iniziative con speciale riferimento ai contatti con la societa' libera. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalita' della loro esecuzione. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore dispone l'allontanamento delle persone sopra indicate dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza. Al fine di sollecitare la disponibilita' di persone e di enti idonei alla collaborazione, la direzione dell'istituto, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale curano la diffusione di informazioni sull'esigenza della partecipazione della comunita' al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e sulle possibili forme di essa.