(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 63)
                              Art. 63. 
    Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa 

 
  La  direzione  dell'istituto  promuove  la   partecipazione   della
comunita' esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei  contributi
di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni  pubbliche  o
private preveduti dall'art. 17 della legge. Ai privati cittadini e ai
designati dalle istituzioni o associazioni e' affidato lo svolgimento
di singole iniziative con speciale riferimento  ai  contatti  con  la
societa' libera. 
  La  direzione  dell'istituto  esamina  con  i  privati  e  con  gli
appartenenti  alle  istituzioni  o  associazioni  le  iniziative   da
realizzare  all'interno  dell'istituto  e   trasmette   proposte   al
magistrato di sorveglianza, con il suo parere,  anche  in  ordine  ai
compiti da svolgere e alle modalita' della loro esecuzione. 
  Il magistrato di sorveglianza,  nell'autorizzare  gli  ingressi  in
istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello
svolgimento dei compiti. 
  In  caso  di  inosservanza  delle  condizioni  o  di  comportamento
pregiudizievole  all'ordine  e  alla  sicurezza   dell'istituto,   il
direttore  dispone  l'allontanamento  delle  persone  sopra  indicate
dandone  comunicazione  al  magistrato   di   sorveglianza,   per   i
provvedimenti di sua competenza. 
  Al fine di sollecitare la  disponibilita'  di  persone  e  di  enti
idonei alla collaborazione, la direzione dell'istituto, il centro  di
servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale curano la diffusione
di informazioni sull'esigenza della partecipazione della comunita' al
reinserimento sociale  dei  condannati  e  degli  internati  e  sulle
possibili forme di essa.