(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 66)
                              Art. 66. 
                Compiti di animazione e di assistenza 

 
  A  singoli  detenuti  o  internati,  che   dimostrino   particolari
attitudini a collaborare per il proficuo  svolgimento  dei  programmi
dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione  mansioni  che
comportino compiti  di  animazione  nelle  attivita'  di  gruppo,  di
carattere culturale, ricreativo e  sportivo,  nonche'  di  assistenza
nelle attivita' di lavoro in comune. 
  Le mansioni suddette sono espletate sotto la  diretta  supervisione
del personale, il quale deve garantire  che  in  nessuna  circostanza
l'esercizio di esse importi un potere disciplinare  o  possa  servire
come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli
altri detenuti o internati.