Art. 67. Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalita', le quali possono comportare anche pagamenti rateali. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo. Il risarcimento spontaneo e' considerato come circostanza attenuante nella eventualita' di procedimento disciplinare.