(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 67)
                              Art. 67. 
Risarcimento dei danni arrecati  a  beni  dell'amministrazione  o  di
                                terzi 

 
  In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione,  la
direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e
a identificare il responsabile. 
  All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato,  la
direzione  notifica  per   iscritto   l'addebito   al   responsabile,
invitandolo al risarcimento  e  fissandone  le  modalita',  le  quali
possono comportare anche pagamenti rateali. 
  La somma dovuta  a  titolo  di  risarcimento  viene  prelevata  dal
peculio disponibile. 
  In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati,
la direzione dell'istituto si adopera per  favorire  il  risarcimento
spontaneo. 
  Il  risarcimento  spontaneo   e'   considerato   come   circostanza
attenuante nella eventualita' di procedimento disciplinare.