(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 68)
                              Art. 68. 
                             Isolamento 

 
  L'isolamento continuo  per  ragioni  sanitarie  e'  prescritto  dal
medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo  le
circostanze, in appositi  locali  dell'infermeria  o  in  un  reparto
clinico.  Durante  l'isolamento,  speciale  cura  e'   dedicata   dal
personale all'infermo anche per sostenerlo  moralmente.  L'isolamento
deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso. 
  L'isolamento continuo durante  l'esecuzione  della  sanzione  della
esclusione dalle attivita'  in  comune  e'  eseguito  in  una  camera
ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o  dell'internato
sia tale  da  arrecare  disturbo  o  da  costituire  pregiudizio  per
l'ordine e la disciplina. In tal caso, l'isolamento si esegue, presso
una apposita sezione, in una camera che deve avere le caratteristiche
indicate dal primo comma dell'art. 6 della legge e che  comunque,  in
mancanza di  una  o  piu'  di  queste  caratteristiche,  deve  essere
igienicamente idonea, dotata di letto,  materasso,  cuscino  e  delle
coperte necessarie, nonche' di tavolo e sgabello. 
  Ai detenuti e agli  internati,  nel  periodo  di  esclusione  dalle
attivita' in comune, non e' consentito comunicare con i compagni  ne'
avere corrispondenza telefonica o colloqui;  ad  essi  e'  consentito
tenere soltanto quotidiani, periodici e libri. 
  Il colloquio con i familiari o i conviventi  e'  consentito  quando
ricorrano circostanze eccezionali. 
  Sono assicurati il vitto ordinario e la normale  disponibilita'  di
acqua. 
  Le  condizioni  degli  imputati  durante  l'istruttoria   e   degli
arrestati nel procedimento di prevenzione, che  sono  in  isolamento,
non devono  differire  da  quelle  degli  altri  detenuti,  salvo  le
limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria che procede.