Art. 68. Isolamento L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. In tal caso, l'isolamento si esegue, presso una apposita sezione, in una camera che deve avere le caratteristiche indicate dal primo comma dell'art. 6 della legge e che comunque, in mancanza di una o piu' di queste caratteristiche, deve essere igienicamente idonea, dotata di letto, materasso, cuscino e delle coperte necessarie, nonche' di tavolo e sgabello. Ai detenuti e agli internati, nel periodo di esclusione dalle attivita' in comune, non e' consentito comunicare con i compagni ne' avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi e' consentito tenere soltanto quotidiani, periodici e libri. Il colloquio con i familiari o i conviventi e' consentito quando ricorrano circostanze eccezionali. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita' di acqua. Le condizioni degli imputati durante l'istruttoria e degli arrestati nel procedimento di prevenzione, che sono in isolamento, non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria che procede.