(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 69)
                              Art. 69. 
                            Perquisizioni 

 
  Le operazioni di perquisizione prevedute dall'art. 34  della  legge
sono effettuate dal personale di custodia dell'istituto. Il personale
che effettua la perquisizione e quello che  vi  assiste  deve  essere
dello stesso sesso del soggetto da perquisire. 
  Negli istituti, diversi dalle case mandamentali, alla perquisizione
assiste un sottufficiale. Negli istituti e nelle  sezioni  femminili,
la perquisizione e' effettuata da due vigilatrici penitenziarie. 
  La perquisizione puo'  non  essere  eseguita  quando  e'  possibile
compiere l'accertamento con strumenti di controllo. 
  Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono
essere  effettuate  con  rispetto  delle  cose  di  appartenenza  dei
soggetti. 
  Il regolamento  interno  dell'istituto  stabilisce  quali  sono  le
situazioni, con quella preveduta dall'art. 78, in cui  si  effettuano
perquisizioni ordinarie. 
  Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario
l'ordine del direttore. 
  Per  operazioni  di  perquisizione  generale  il   direttore   puo'
avvalersi, in casi eccezionali,  della  collaborazione  di  personale
appartenente  alle  altre  forze  armate  in  servizio  di   pubblica
sicurezza. 
  In casi di urgenza, il personale procede  di  sua  iniziativa  alla
perquisizione informandone immediatamente il direttore.