Art. 69. Perquisizioni Le operazioni di perquisizione prevedute dall'art. 34 della legge sono effettuate dal personale di custodia dell'istituto. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire. Negli istituti, diversi dalle case mandamentali, alla perquisizione assiste un sottufficiale. Negli istituti e nelle sezioni femminili, la perquisizione e' effettuata da due vigilatrici penitenziarie. La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti. Il regolamento interno dell'istituto stabilisce quali sono le situazioni, con quella preveduta dall'art. 78, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario l'ordine del direttore. Per operazioni di perquisizione generale il direttore puo' avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza. In casi di urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione informandone immediatamente il direttore.