(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 7)
                               Art. 7. 
                          Servizi igienici 

 
  I servizi igienici sono collocati in un vano adiacente alla  camera
ovvero sistemati all'interno di essa in modo  tale  da  garantire  le
opportune condizioni di riservatezza. 
  I locali di pernottamento o i vani in cui sono collocati i  servizi
igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente. 
  Servizi  igienici  e  lavabi  in  numero  adeguato  devono  essere,
inoltre, dislocati nelle adiacenze dei locali e delle  aree  dove  si
svolgono attivita' in comune.