(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 7)
Art. 7.
Servizi igienici
I servizi igienici sono collocati in un vano adiacente alla camera
ovvero sistemati all'interno di essa in modo tale da garantire le
opportune condizioni di riservatezza.
I locali di pernottamento o i vani in cui sono collocati i servizi
igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente.
Servizi igienici e lavabi in numero adeguato devono essere,
inoltre, dislocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si
svolgono attivita' in comune.