Art. 70. Istanze e reclami Il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilita' a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ove cio' non possa avvenire a mezzo di periodici colloqui individuali, i predetti devono visitare con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando in tal modo la possibilita' che questi si rivolgano individualmente ad essi per presentare eventuali istanze o reclami orali. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono e' fornito lo occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorita' indicate nell'art. 35 della legge. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facolta' di usare del sistema della busta chiusa, dovra' provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente non e' in condizioni di sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.