(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 70)
                              Art. 70. 
                          Istanze e reclami 

 
  Il  magistrato  di  sorveglianza,  l'ispettore  distrettuale  e  il
direttore dell'istituto devono offrire  la  possibilita'  a  tutti  i
detenuti e gli internati di  entrare  direttamente  in  contatto  con
loro. 
  Ove  cio'  non  possa  avvenire  a  mezzo  di  periodici   colloqui
individuali, i predetti devono visitare con frequenza i  locali  dove
si trovano i detenuti e gli internati,  agevolando  in  tal  modo  la
possibilita' che questi si  rivolgano  individualmente  ad  essi  per
presentare eventuali istanze o reclami orali. 
  Ai detenuti e agli  internati  che  lo  richiedono  e'  fornito  lo
occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorita'
indicate nell'art. 35 della legge. 
  Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della  facolta'
di  usare  del  sistema  della  busta   chiusa,   dovra'   provvedere
direttamente alla chiusura  della  stessa  apponendo  all'esterno  la
dicitura  "riservata".  Se  il  mittente  non  e'  in  condizioni  di
sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede  a
cura della direzione. 
  Il magistrato di sorveglianza e il  personale  dell'amministrazione
penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il  detenuto
o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale  o  scritto,
dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno  determinato  il
mancato accoglimento.