(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 71)
                              Art. 71. 
                             Ricompense 
 
 
  Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti
e agli internati che si sono distinti per: 
    a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; 
    b) particolare impegno e  profitto  nei  corsi  scolastici  e  di
addestramento professionale; 
    c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello  svolgimento
delle attivita' culturali, ricreative e sportive; 
    d) particolare sensibilita' e disponibilita'  nell'offrire  aiuto
ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei  momenti
di difficolta' di fronte a loro problemi personali; 
    e) responsabile comportamento in situazioni di  turbamento  della
vita dell'istituto, diretto a favorire  atteggiamenti  collettivi  di
ragionevolezza; 
    f) atti meritori di valore civile. 
  I comportamenti suindicati sono ricompensati con: 
    a) encomio; 
    b) autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi,
con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in
appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in  compagnia,
ferme restando le modalita' prevedute dal secondo comma dell'art.  18
della legge; 
    c) proposta di concessione dei benefici indicati  negli  articoli
47, 50, 52, 53, 54 e  56  della  legge,  sempreche'  ne  ricorrano  i
presupposti; 
    d) proposta di grazia, di liberazione condizionale  e  di  revoca
anticipata della misura di sicurezza. 
  La ricompensa di cui alla lettera a)  e'  concessa  dal  direttore;
quelle di cui alle lettere b), c) e d) sono concesse dal consiglio di
disciplina. 
  Nei confronti degli imputati l'esecuzione della ricompensa  di  cui
alla lettera b) e' condizionata all'autorizzazione  della  competente
autorita' giudiziaria. 
  Nella scelta  del  tipo  e  delle  modalita'  delle  ricompense  da
concedere si deve  tener  conto  della  rilevanza  del  comportamento
nonche' della condotta abituale dell'individuo. 
  Delle  ricompense  concesse  all'imputato  e'  data   comunicazione
all'autorita' giudiziaria che procede.