Art. 71. Ricompense Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficolta' di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile. I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; b) autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalita' prevedute dal secondo comma dell'art. 18 della legge; c) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreche' ne ricorrano i presupposti; d) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. La ricompensa di cui alla lettera a) e' concessa dal direttore; quelle di cui alle lettere b), c) e d) sono concesse dal consiglio di disciplina. Nei confronti degli imputati l'esecuzione della ricompensa di cui alla lettera b) e' condizionata all'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da concedere si deve tener conto della rilevanza del comportamento nonche' della condotta abituale dell'individuo. Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione all'autorita' giudiziaria che procede.