(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 72)
                              Art. 72. 
                 Infrazioni disciplinari e sanzioni 

 
  Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati
che si siano resi responsabili di: 
    1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona  o  della
camera; 
    2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 
    3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 
    4) atteggiamento molesto nei confronti dei compagni; 
    5) schiamazzi e linguaggio blasfemo; 
    6) giochi  o  altre  attivita'  non  consentite  dal  regolamento
interno; 
    7) simulazione di malattia; 
    8) traffico di beni di cui e' consentito il possesso; 
    9) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 
    10) comunicazioni fraudolente con  l'esterno  o  all'interno  nei
casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 33 della legge; 
    11) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 
    12) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei  confronti  dei
medesimi; 
    13) falsificazione di documenti provenienti  dall'amministrazione
e affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 
    14) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
15) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 
    16)  atteggiamento  offensivo  nei  confronti   degli   operatori
penitenziari o  di  altre  persone  che  accedono  nell'istituto  per
ragioni del loro ufficio o per visita; 
    17)  inosservanza  di  ordini  o  prescrizioni  o  ingiustificato
ritardo nell'esecuzione di essi; 
    18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 51, 52 e  53
della legge; 
    19) partecipazione a disordini o a sommosse; 
    20) promozione di disordini o di sommosse; 
    21) evasione; 
    22) fatti preveduti dalla legge come reato, commessi in danno  di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. 
  Le  sanzioni  disciplinari  sono  inflitte  anche  nell'ipotesi  di
tentativo delle infrazioni sopraelencate. 
  La sanzione dell'esclusione dalle  attivita'  in  comune  non  puo'
essere inflitta per le infrazioni prevedute nei numeri da 1) a 8) del
presente articolo, salvo che  l'infrazione  sia  stata  commessa  nel
termine di tre mesi dalla commissione di  una  precedente  infrazione
della stessa natura. 
  Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia  all'autorita'
giudiziaria che procede.