(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 74)
Art. 74.
Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso ai sensi
dell'art. 3 del codice di procedura penale, i definitivi
provvedimenti disciplinari sono emessi all'esito del procedimento
penale.