(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 74)
                              Art. 74. 
          Procedimento penale e provvedimenti disciplinari 

 
  Quando il  giudizio  disciplinare  deve  essere  sospeso  ai  sensi
dell'art.  3  del  codice   di   procedura   penale,   i   definitivi
provvedimenti disciplinari sono  emessi  all'esito  del  procedimento
penale.