(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 75)
                              Art. 75. 
                Sospensione e condono delle sanzioni 

 
  L'esecuzione delle sanzioni puo' essere  condizionalmente  sospesa,
per il termine di sei mesi, allorche' si presuma che il  responsabile
si asterra' dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine
il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione e'
revocata e la sanzione  e'  eseguita;  altrimenti  la  infrazione  e'
estinta. 
  Per  eccezionali  circostanze  l'autorita'  che  ha  deliberato  la
sanzione puo' condonarla. 
  Qualora il sanitario certifichi che le  condizioni  di  salute  del
soggetto  non  gli  permettono  di  sopportare  la   sanzione   della
esclusione dalle attivita' in comune, questa e' eseguita quando viene
a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.