(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 76)
                              Art. 76. 
                      Procedimento disciplinare 

 
  Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o  viene
a conoscenza che una infrazione e' stata commessa,  redige  rapporto,
indicando in esso tutte le circostanze del fatto. 
  Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. 
  Il direttore contesta, alla presenza del titolare del  servizio  di
custodia, l'addebito  all'accusato,  informandolo  contemporaneamente
del diritto ad esporre le proprie discolpe. 
  Il direttore, personalmente o a  mezzo  del  personale  dipendente,
svolge accertamenti sul fatto. 
  Quando il direttore ritiene che debba  essere  inflitta  una  delle
sanzioni prevedute nei numeri  1)  e  2)  dell'art.  39  della  legge
convoca l'accusato davanti a se', altrimenti fissa il giorno e  l'ora
della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di  disciplina.
Della convocazione e' data notizia all'interessato con  le  forme  di
cui al secondo comma del presente articolo. 
  Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere mentito
e di esporre personalmente le proprie discolpe. 
  Se nella procedura avanti al direttore  risulta  che  il  fatto  e'
diverso da quello contestato e comporta una  sanzione  di  competenza
del  consiglio  di  disciplina,  il   procedimento   e'   rimesso   a
quest'ultimo. 
  La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso  della  Stessa
udienza o dell'eventuale  udienza  di  rinvio.  Del  procedimento  e'
redatto sommario processo verbale.