Art. 76. Procedimento disciplinare Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. Il direttore contesta, alla presenza del titolare del servizio di custodia, l'addebito all'accusato, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni prevedute nei numeri 1) e 2) dell'art. 39 della legge convoca l'accusato davanti a se', altrimenti fissa il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme di cui al secondo comma del presente articolo. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere mentito e di esporre personalmente le proprie discolpe. Se nella procedura avanti al direttore risulta che il fatto e' diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della Stessa udienza o dell'eventuale udienza di rinvio. Del procedimento e' redatto sommario processo verbale.