(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 77)
                              Art. 77. 
                     Mezzi di coercizione fisica 

 
  La coercizione fisica, consentita per  le  finalita'  indicate  nel
terzo comma dell'art. 41 della legge e sotto il  controllo  sanitario
ivi previsto, si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai  polsi
e alle caviglie. 
  La foggia e le modalita'  di  impiego  delle  fasce  devono  essere
conformi a quelle in  uso,  per  le  medesime  finalita',  presso  le
Istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.