Art. 77. Mezzi di coercizione fisica La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel terzo comma dell'art. 41 della legge e sotto il controllo sanitario ivi previsto, si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie. La foggia e le modalita' di impiego delle fasce devono essere conformi a quelle in uso, per le medesime finalita', presso le Istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.