(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 78)
                              Art. 78. 
                            Trasferimenti 

 
  Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di  giustizia  o  di
sicurezza deve essere considerata la possibilita'  di  accogliere  le
richieste espresse dai detenuti e  dagli  internati  in  ordine  alla
destinazione. 
  Il  detenuto  o  l'internato,  prima  di  essere   trasferito,   e'
sottoposto a perquisizione personale ed e' visitato dal  medico,  che
ne certifica lo stato fisio-psichico, con particolare  riguardo  alla
assenza di  condizioni  che  lo  rendano  inidoneo  a  sopportare  il
viaggio. Se sussistono  tali  condizioni,  la  direzione  ne  informa
immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento. 
  All'atto del trasferimento la  direzione  consegna  al  detenuto  o
all'internato  gli  oggetti  personali  che  egli   intende   portare
direttamente con se', nei  limiti  preveduti  dalle  disposizioni  in
vigore in materia di traduzioni. 
  Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: 
    a) generi  alimentari  in  quantita'  e  qualita'  adeguate  alle
esigenze del soggetto durante il  viaggio  o,  alternativamente,  una
somma di  denaro  per  l'acquisto  dei  detti  generi,  nella  misura
giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro; 
    b) la cartella personale; 
    c) il certificato  sanitario  preveduto  dal  secondo  comma  del
presente articolo; 
    d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale; 
    e)  il  peculio,  in  tutto  o  in  parte,  costituito  in  fondo
disponibile; 
    f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato. 
  Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei  valori  e  dei
documenti  a  lui  consegnati  dalla   direzione   dell'istituto   di
provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta  dalla  direzione  dello
istituto di destinazione di quanto da lui consegnato. 
  Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti  -  di
sua spettanza, che non sono stati consegnati alla  scorta  o  inclusi
nel  bagaglio  personale,  sono,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
trasmessi   alla    direzione    dell'istituto    di    destinazione,
contemporaneamente al fascicolo personale. 
  Le spese  per  la  spedizione  degli  oggetti  indicati  nel  comma
precedente sono, in ogni caso, sopportate  dall'amministrazione  fino
al limite di dieci  chilogrammi  di  peso  e,  per  l'eccedenza,  dal
detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda. 
  Nel  caso  di  trasferimenti  temporanei  di   breve   durata,   le
disposizioni del quarto, quinto e sesto comma del  presente  articolo
si applicano nella misura richiesta  dalle  circostanze,  considerati
anche i desideri dell'interessato.