Art. 78. Trasferimenti Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza deve essere considerata la possibilita' di accogliere le richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, e' sottoposto a perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che ne certifica lo stato fisio-psichico, con particolare riguardo alla assenza di condizioni che lo rendano inidoneo a sopportare il viaggio. Se sussistono tali condizioni, la direzione ne informa immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con se', nei limiti preveduti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: a) generi alimentari in quantita' e qualita' adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro; b) la cartella personale; c) il certificato sanitario preveduto dal secondo comma del presente articolo; d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale; e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile; f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dello istituto di destinazione di quanto da lui consegnato. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti - di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale, sono, nel piu' breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma precedente sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma del presente articolo si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.