Art. 79. Richieste per le traduzioni Le richieste per le traduzioni, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura o viceversa, sono inoltrate all'Arma dei carabinieri o all'autorita' di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni del presente articolo. Le traduzioni possono essere ordinarie o straordinarie. Le ordinarie sono quelle effettuate periodicamente per il trasferimento dei soggetti negli istituti penitenziari della Repubblica; sono straordinarie quelle effettuate per trasferimenti determinati da urgenti necessita', eventi eccezionali o casi particolari. La richiesta e' inviata all'Arma dei carabinieri per l'espletamento dei servizi di traduzione ordinaria; la richiesta e' parimenti rivolta alla stessa Arma per l'effettuazione dei servizi di traduzione straordinaria quando nel luogo di partenza non esista un ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta. La richiesta e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza per l'espletamento dei servizi di traduzione straordinaria, quando nel luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario effettuare il cambio di scorta. La richiesta per l'accompagnamento e l'assistenza dinanzi all'autorita' giudiziaria e' sempre inoltrata all'Arma dei carabinieri.