(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 79)
                              Art. 79. 
                     Richieste per le traduzioni 

 
  Le richieste per le traduzioni,  da  parte  delle  direzioni  degli
istituti penitenziari, da un istituto all'altro e da un istituto a un
luogo esterno di  cura  o  viceversa,  sono  inoltrate  all'Arma  dei
carabinieri  o  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  secondo   le
disposizioni del presente articolo. 
  Le  traduzioni  possono  essere  ordinarie  o   straordinarie.   Le
ordinarie sono quelle effettuate periodicamente per il  trasferimento
dei soggetti negli istituti penitenziari della Repubblica; 
  sono straordinarie quelle effettuate per trasferimenti  determinati
da urgenti necessita', eventi eccezionali o casi particolari. 
  La richiesta e' inviata all'Arma dei carabinieri per l'espletamento
dei servizi  di  traduzione  ordinaria;  la  richiesta  e'  parimenti
rivolta  alla  stessa  Arma  per  l'effettuazione  dei   servizi   di
traduzione straordinaria quando nel luogo di partenza non  esista  un
ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario
il cambio di scorta. 
  La richiesta e' trasmessa all'autorita' di pubblica  sicurezza  per
l'espletamento dei servizi di traduzione  straordinaria,  quando  nel
luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e  non  sia
necessario effettuare il cambio di scorta. 
  La  richiesta  per   l'accompagnamento   e   l'assistenza   dinanzi
all'autorita'  giudiziaria   e'   sempre   inoltrata   all'Arma   dei
carabinieri.