Art. 8. Igiene personale I detenuti e gli internati debbono fare il bagno o la doccia con acqua calda, una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario per motivi di carattere igienico-sanitario anche in relazione ad attivita' lavorative o sportive. A tal fine gli istituti sono forniti di servizi di bagno o di doccia in numero sufficiente e opportunamente dislocati. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e quantita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e di parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessita'. Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio elettrico autoalimentato. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso ai servizi di bagno e di doccia, di barbiere e di parrucchiere.