(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 8)
                               Art. 8. 
                          Igiene personale 

 
  I detenuti e gli internati debbono fare il bagno o  la  doccia  con
acqua calda, una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario
per motivi di carattere  igienico-sanitario  anche  in  relazione  ad
attivita' lavorative o sportive. A tal fine gli istituti sono forniti
di  servizi  di  bagno  o  di  doccia   in   numero   sufficiente   e
opportunamente dislocati. 
  Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della  persona  sono
indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e quantita'  in
tabelle,  distinte  per  uomini  e  donne,  stabilite   con   decreto
ministeriale. 
  Per gli uomini e per le donne  sono,  rispettivamente,  organizzati
servizi di barbiere e di parrucchiere, di cui essi possono  usufruire
periodicamente secondo le necessita'. 
  Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio elettrico
autoalimentato. 
  Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso ai
servizi di bagno e di doccia, di barbiere e di parrucchiere.