Art. 80. Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero; quelli tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede. I trasferimenti per motivi di giustizia sono richiesti dalla competente autorita' giudiziaria, rispettivamente, all'ispettore distrettuale e al Ministero, che vi provvedono senza indugio. Nei casi di assoluta urgenza determinati da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente. Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 e' disposta dal Ministero.