(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 80)
                              Art. 80. 
        Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti 

 
  I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto  sono  disposti
dall'ispettore distrettuale, il quale ne  informa  immediatamente  il
Ministero; quelli tra istituti di diversi distretti sono disposti dal
Ministero. I trasferimenti  degli  imputati  per  motivi  diversi  da
quelli di giustizia sono disposti previo  nulla  osta  dell'autorita'
giudiziaria che procede. 
  I trasferimenti  per  motivi  di  giustizia  sono  richiesti  dalla
competente  autorita'  giudiziaria,  rispettivamente,   all'ispettore
distrettuale e al Ministero, che vi provvedono senza indugio. 
  Nei casi di assoluta urgenza determinati da motivi  di  salute,  il
direttore  provvede  direttamente  al   trasferimento,   informandone
immediatamente l'autorita' competente. 
  Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato  al
pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. 
  L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 e' disposta
dal Ministero.