(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 82)
                              Art. 82. 
                Uso di abiti civili nelle traduzioni 

 
  Nelle traduzioni per comparire di fronte all'autorita'  giudiziaria
i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili. 
  Oltre che nei casi indicati dalla  legge,  gli  abiti  civili,  nel
corso  delle  traduzioni,  possono  essere  indossati   anche   dagli
internati che, a giudizio del direttore, diano sicuro affidamento.