Art. 82. Uso di abiti civili nelle traduzioni Nelle traduzioni per comparire di fronte all'autorita' giudiziaria i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili. Oltre che nei casi indicati dalla legge, gli abiti civili, nel corso delle traduzioni, possono essere indossati anche dagli internati che, a giudizio del direttore, diano sicuro affidamento.